Art. 31.
(Elezione dell'Assemblea legislativa regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.
      2. L'Assemblea legislativa regionale è eletta per cinque anni, Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
      3. Le elezioni della nuova Assemblea legislativa regionale sono indette dal Presidente della regione e possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
      4. La nuova Assemblea legislativa regionale si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della regione in carica.
      5. Il numero dei deputati regionali è di sessanta.
      6. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.